474 cp. atteso che la contraffazione presuppone la riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, di un marchio e di un segno distintivo, emergendo, invece, nel caso concreto la palese difformità tra i marchietti impressi sulle maglie di calcio sequestrate e i simboli originali oggetto di tutela. 474 c.p. sul rilievo che vi era palese difformità tra i marchietti impressi sulle maglie sequestrate – soggetto che era già stato licenziatario delle squadre di calcio Juventus, Milan ed Inter – in alcuni casi riportanti il nome storpiato della squadra e i simboli originali protetti. Frattanto, Fred sceglie di ribattezzare il nome della squadra in «Mystery Incorporated», in onore di coloro che li hanno preceduti, e convince Daphne, Velma, Shaggy e Scooby ad indossare delle ridicole tute abinate. Cerca l’etichetta Materiali sostenibili su tutta la gamma di kit Nike delle squadre di calcio. Il Nike Store ti propone le categorie Uomo, Donna, Bambino e Bambina con articoli come sneakers, abbigliamento e capi specifici per lo sport. Né può sostenersi che l’eventuale uso ultradecennale di tali segni sui capi di abbigliamento da parte di produttori e venditori di articoli sportivi – che non può comunque essere genericamente allegato ma va rigorosamente dimostrato – prima che venissero meno i paletti normativi sopra evidenziati che impedivano alle società calcistiche di poter sfruttare commercialmente i propri segni, costituisca un elemento ostativo alla loro registrazione.

Al fornitore dell’abbigliamento è concesso di apporre il proprio marchio o nome sulla maglia, sui pantaloncini e sui calzettoni, a condizione che la dimensione della pubblicità non superi i 20 cm2 in ciascuna parte dell’uniforme. Puma è il fornitore tecnico della nazionale italiana dal 2003. Sue sono anche le maglie ufficiali degli azzurri per il 2018: la prima casacca ha il tradizionale colore del cielo, mentre la seconda è bianca. Per te, Puma può significare un balzo in avanti nel tuo stile atletico, maglie juve 2024 da compiere scegliendo i pezzi che più ti piacciono o facendo incetta di capi basici e sofisticati per cambiare totalmente il tuo guardaroba. La proposta di Hirostampe non si limita solo al mondo dello sport, ma comprende anche un grande assortimento di capi d’abbigliamento per il tempo libero e per il mondo del lavoro. Peraltro, anche ammettendo che al toponimo venga aggiunto un elemento differenziale solo minimo, quale, a titolo di esempio, la data di fondazione della società calcistica, tale segno sarà registrabile e godrà tendenzialmente della tutela del marchio debole in relazione allo stretto collegamento concettuale tra il marchio e la denominazione geografica, salvo che non venga fornita prova dell’acquisita capacità distintiva, del suo rafforzamento, attraverso l’uso dello stesso segno (c.d.

Eventualmente il singolo operatore economico che, nel caso concreto, alleghi la preesistente commercializzazione di prodotti portanti marchi che hanno poi formato oggetto di registrazione (quando le società sportive hanno iniziato ad associare alla propria attività sportiva quella collaterale di merchandising gestita direttamente o indirettamente mediante licenza a terzi), potrà continuare a venderli solo ove fornisca la prova puntuale del preventivo uso dei segni poi registrati da parte dei loro titolari (vedi sul punto parte motiva di sez 5 del 4/06/2008 n. Né può avere rilievo la circostanza che gli acquirenti possano avere eventualmente consapevolezza della falsità del marchio, considerato che le norme penali sul falso tutelano l’affidabilità di alcune forme di comunicazione e di rappresentazione della realtà, prescindendo, di regola, dalla lesione di ulteriori interessi patrimoniali, con la conseguenza che ciò che rileva non è una generica idoneità all’inganno della condotta ma solo l’idoneità di un documento o di un marchio ad assumere un significato descrittivo non corrispondente ai fatti e, quindi, nella specie, non rileva che il singolo acquirente sia effettivamente ingannato o addirittura consapevole della falsità, ma solo che il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire il prodotto come proveniente da un determinato produttore (sez. 3) non sussiste, nel caso di specie, il fumus commissi delicti del reato di cui all’art.

Nel caso di specie, i marchi delle squadre di calcio impressi sulle magliette oggetto di sequestro sono pienamente tutelabili, oltre che per le sopra illustrate osservazioni, anche perché celebri o comunque notori, circostanza che li rende comunque registrabili a norma dell’art. Peraltro, tale correlazione doveva evincersi ictu oculi dal verbale di sequestro degli operanti. Lamenta il Procuratore ricorrente che l’ordinanza impugnata, nell’affermare la mancanza di prova della contraffazione degli articoli in sequestro (per lo più magliette delle squadre di calcio Juventus, Inter, Milan, Roma nonché estere), aveva omesso di considerare l’integrazione di perizia del 19.2.2018 prodotta in udienza, da cui emergeva la non autenticità degli articoli posti in sequestro e l’idoneità degli stessi a trarre in inganno l’acquirente. Peraltro, questa Corte ha anche affermato che non rileva neppure una eventuale contraffazione grossolana atteso che l’art. Con la stessa normativa l’oggetto sociale delle società sportive è stato esteso anche alle attività connesse o strumentali all’attività sportiva, così consentendo a tali società di operare anche in aree diverse ed ulteriori rispetto a quelle strettamente sportive ed agonistiche e di svolgere attività d’impresa in settori limitrofi, quali la vendita dei diritti per le riprese televisive dei loro incontri sportivi, la vendita di spazi pubblicitari e dei prodotti legati al merchandising.